nel testo si legge che “... Nel corso dell’ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell’opposizione, il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creatore che ha richiesto l’ingiunzione… E quella di convenuto al debitore opponente con la conseguenza che l’onere della prova della credito incombe al creditore opposto, mentre all’opponente spetta solo di provare secondo le regole generali i fatti estintivi, modificativi o impeditivi…Ciò premesso parte opposta non ha documentato il proprio credito in modo adeguato. Ha depositato il contratto di apertura di credito in c/c del 26.4.2007 ma non ha depositato neppure un solo estratto conto relativo al c/c n. 080/29468 espressamente richiamato nel contratto notarile….
i è da considerare che all udienza del 19-9-2018 sebbene parte opponente avesse richiesto la concessione dei termini 183 comma VI cpc la banca si è opposta alla concessione dei predetti termini chiedendo il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione avverso il decreto ingiuntivo n. 1798/2017: Accoglie revoca il decreto ingiuntivo…”.