Nell’ elaborato si legge che “…Si deve ritenere che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi esprima un costo del credito; e che, in quanto tale, la stessa vada inserita nel conto delle voci rilevanti per la verifica della natura usuraria dell’operazione di erogazione del del denaro. Ed è appena il caso di aggiungere che non rileva, a tal fine, la legittimità della previsione della capitalizzazione stessa, rilevando invece il fatto in sé che tale costo sia previsto dalla regolamentazione contrattuale. Non è corretta altresì l’ affermazione della corte d’ appello secondo cui le istruzioni della Banca d’Italia sulla rilevazione del TEGM non comprenderebbero gli effetti della capitalizzazione… ” con riferimento alla legge sulla’ usura si legge che “… il riferimento al carattere effettivo e globale dei tassi rilevati, unitamente alla necessità che gli stessi siano espressi su base annua… rendono evidente che dalla eventuale ricapitalizzazione degli interessi il legislatore non ha affatto inteso prescindere...”
Cassazione 33964:2022 su usura e capitalizzazione interessi ( De Chiara)