Corte di cassazione terza sezione civile R.G. 31 3020/21 del 9/2/2021 su illegittima segnalazione in centrale rischi
Nell’ Elaborato si legge che
“…la segnalazione presuppone che l’intermediario creditizio abbia invece riscontrato una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza… il giudice è chiamato a valutare la legittimità di una segnalazione alla centrale dei rischi non si limita a prendere atto che il debito oggetto della segnalazione effettivamente dovuto, ma stabilisca con valutazione ex ante: dal punto di vista oggettivo se le ragioni addotte dal debitore a fondamento del rifiuto di pagamento fossero solo il termine da un fumo s’di fondatezza; dal punto di vista soggettivo, se il debitore potesse ritenersi in buona fede nel momento in cui le ragioni a accampato…”
Viene poi stabilita la presente massima
“…Per stabilire se una banca abbia correttamente o meno segnalato alla centrale dei rischi inadempimento di un’obbligazione dei clienti, non è sufficiente valutare ex post se all’ esito di giudizio tra banca e cliente, Le eccezioni di questi frapposti all’adempimento dei propri obblighi signorili rivelate infondate; è necessario invece stabilire, con valutazione ex ante, sì al momento in cui il cliente ha rifiutato l’adempimento delle proprie obbligazioni i motivi del rifiuto a Palestro oggettivamente non infondati, e prospettati in buona fede. Non è vedere la relativa prova grava su chi domanda il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale rischi…”
20210209 Cassazione su illegittima segnalazione in centrale rischi