Corte di Cassazione sezione 6 numero 19.564 dell’8/7/2021 su prescrizione e saldo zero
In merito al saldo zero si legge che “…Non allegando i ricorrenti circostanze atte in difetto di continuità temporale tra documenti prodotti a dar ragione del saldo maturato, il ricalcolo vada effettuato partendo dal primo saldo debitore documentato, non potendo per contro utilizzarsi la metodica del saldo zero poiché essa trova applicazione nella diversa ipotesi in cui sia la banca ad agire per il saldo del conto e non assolva essa l’onere probatorio su di sé incombente…”
In merito alla prescrzione Il testo recita: “…In tema di prescrizione estintiva l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglio ora recezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione il somme indebitamente pagate nel corso del rapporto il conto corrente assistito da apertura di credito, soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte…”.