Corte di Cassazione del 8/6/2021 numero 24641/2021 su art. 119 tub – esibizione documenti – compito del Ctu
Nel testo si legge che “… se il cliente, o chi per lui, ha esercitato il diritto di cui al quarto comma dell’articolo 119, e la banca non vi ha ottemperato, l’ordine di esibizione è, in presenza dei presupposti ora indicati, indubbiamente impartito in conformità alla previsione normativa. Se il cliente non ha effettuato la preventiva richiesta, inadempiuta, non vi sono margini per l’ordine di esibizione di cui all’articolo 210 c.p.c.. … Nel caso in esame, come si è visto in espositiva, l’originario attore non ha prodotto gli estratti conto, e ne ha chiesto l’esibizione, ex articolo 210 c.p.c., senza averne effettuato richiesta alla banca, rimasta inadempiuta, ai sensi del quarto comma dell’articolo 119 citato. Sicché del tutto correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che l’attore non avesse soddisfatto il proprio onere probatorio e che la consulenza tecnica d’ufficio non potesse avere ingresso perché esplorativa. ..”
In merito all’attività del c.t.u. si legge che “…Questa Corte ha precisato che non è consentito al consulente nominato dal giudice di sostituirsi alla parte, andando a ricercare aliunde i dati che devono essere oggetto di riscontro da parte sua, che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova (ovvero gli atti e i documenti che siano nella disponibilità della parte che agisce e dei quali essa deve avvalersi per fondare la sua pretesa), e che non gli siano stati forniti, magari acquisendoli dalla parte che non li aveva tempestivamente prodotti, in quanto in questo modo il giudice verrebbe impropriamente a supplire al carente espletamento dell’onere probatorio, in violazione sia dell’articolo 2697 c.c., che del principio del contraddittorio (Cass. 10 marzo 2015, n. 4729; Cass. 26 novembre 2007, n. 24620). .. ai sensi dell’articolo 198 c.p.c., quest’ultimo può essere espresso soltanto con riferimento all’esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice …”.