Corte di Appello di Milano del 26/2/2021 su nullità contratto derivato
Nel documento si legge che “…I contratti swap perseguono, infatti, interessi giuridicamente meritevoli di tutela solo quando sussista un accordo tra l’intermediario e l’investitore sulla misura dell’alea, da calcolarsi secondo criteri riconosciuti ed oggettivamente condivisi, giacchè, come di recente affermato dalla Suprema Corte, “il legislatore autorizza solo questo genere di scommesse, sul presupposto dell’utilità sociale di quelle razionali, intese come specie evoluta delle scommesse di pura abilità”. L’accordo sulla misurabilità/determinazione dell’oggetto non deve limitarsi al mark to market (che è la stima del valore effettivo del contratto ad una certa data), ma deve investire altresì gli scenari probabilistici, “poiché il mark to market è semplicemente un numero che comunica poco in ordine alla consistenza dell’alea” e i cd. costi occulti, allo scopo di ridurre al minimo e di rendere consapevole l’investitore di ogni aspetto di aleatorietà del rapporti (Cass. n. 8770/2020)…”