Corte di appello di Ancona del 4/5/2021 su regole di esibizione documenti
“… Ne può attribuirsi pregio all’osservazione della banca appellante secondo cui nel saldo complessivo trimestrale risultante dai predetti estratti e riassunti scalari potrebbero essere ricomprese operazioni non conseguenti alle clausole contrattuali dichiarate nulle.A parte difatti l’estrema genericità della deduzione, non si riesce invero neppure ad ipotizzare quali potrebbero essere le operazioni addebitate sul conto ma estranei alla dichiarata nullità delle clausole contrattuali; operazioni che peraltro, in ogni caso, sarebbe stato onere della banca indicare. Va del resto considerato, in termini generali, che la dove il correntista pur attore in ripetizione e come tale onerato della prova abbia dimostrato sia le ragioni di nullità delle clausole partiti applicate al rapporto di conto corrente che la presenza di importi debitori a lui addebitati dalla banca, e poi onere di quest’ultima nel caso voglia contestare la specifica riferibilità Italia debiti all’operatività delle clausole dichiarate nulle, quello di provare specificatamente, sul punto, la propria eccezione. Nulla di tutto questo inverno è stato fatto dalla banca appellante la quale si è limitata, già nel corso della c.t.u. di primo grado, ad affermare peraltro apoditticamente, la carenza e l’insufficienza della documentazione agli atti ai fini della ricostruzione del rapporto…”