Corte appello di Milano rg 2944/2019 su spese assicurative
“…L’appellante reputava che nel calcolo del tasso praticato dovesse essere considerata anche la polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo, posto che la stessa è condizione necessaria per l’erogazione del credito e considerata, quindi, la natura remunerativa…A tale riguardo, il giudice di legittimità ha osservato che la natura obbligatoria della polizza assicurativa prevista per i finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione non è incompatibile con una connotazione propriamente remunerativa..
Conclusivamente, sulla base dei dati relativi alla rilevazione dei tassi di interessi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura per il periodo 1 gennaio – 31 marzo 2009 (riferibili al contratto concluso il 12.2.09) il tasso soglia usura era stabilito nella misura del 14,28% (partendo dal tasso medio del 9,52% per i prestiti con cessione del quinto dello stipendio oltre € 5.000,00 e con l’aumento del 50%)….
E’ dato non contestato che con il costo dell’assicurazione il tasso di interesse lievitasse a 18,62%. Ne consegue che xxx ha diritto alla restituzione della somma di €
8.331,00 per interessi come da pag. 1 del ricorso…”.