Corretta pattuizione dei tassi ex delibera CICR e anatocismo – Cassazione numero 4321 2022 sezione sesta

Recuperati € 97.299,97 – onere della prova e prescrizione su cc – Core di Appello di Cagliari del 21012022
22 Febbraio 2022
Legittimazione cessione del credito – Cass.Civ.Sez.22/2/2022 n.5857 Pres. Genovese Rel. Terrusi
28 Febbraio 2022

Corretta pattuizione dei tassi ex delibera CICR e anatocismo – Cassazione numero 4321 2022 sezione sesta

Corretta pattuizione dei tassi ex delibera CICR e anatocismo – Cassazione numero 4321 2022 sezione sesta

 

Il testo recita: “…la delibera cicr, cui l’art. 120, comma 2, t.u.b. ha demandato la fissazione di fissare «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi» nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato l’anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, maanche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione,suggerita da una esigenza di trasparenzadella indicazionenel contrattodel tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa. in tal senso, lindicazione,in contrattodi un tasso annuo effettivo dellinteresse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tassoannuo dellinteresse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto laclausola anatocistica riferita agli interessi attivi — giacché sconfessanei fattiche detti interessi siano soggetti a capitalizzazione — e non soddisfaper altro versoquanto esige il cit. art. 6. a tale ultimoproposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto questultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinatasecondo quanto si è dettola pattuizione dell’anatocismo.

il rilievo svolto, in memoria, dalla controricorrente, e incentrato, in sintesi, sulla circostanza per cui la coincidenza del tasso annuo nominale e del tasso annuo effettivo dipenderebbe dalla ridottissima misura degli interessi attivi, non appare, in tale prospettiva, concludente. e infatti, se si ha riguardo alla richiamata disciplina, delle due l’una. o la capitalizzazione è solo figurativa, nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso di interesse creditore non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico: e allora la mancata indicazione dell’incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi, secondo quanto invece esige l’art. 3 della delibera; oppure la contabilizzazione degliinteressi sugli interessi genera un qualche reale incremento: e in questo caso occorre indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, giusta lart. 6 della delibera stessa.

  1. — la sentenza impugnata va quindi cassata. la causa è rinviata alla corte di appello di genova che, in diversa composizione, dovrà fare applicazione del seguente principio di diritto: «la previsione,nelcontratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. cicr 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore, che è richiesta dall’art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall’art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti dellacapitalizzazione».

 

Cass.-Civ.-Sez.-VI-10-febbraio-2022-n.-4321

RICHIEDI UNA PRE CONSULENZA GRATUITA


Scrivimi su Whatsapp
Dott. Giuseppe Cappuccio
Dott. Giuseppe Cappuccio
Commercialista specializzato in contenzioso bancario e iscritto all'Ordine di Roma a partire dal 2012. Collaboro con importanti istituti di credito e studi legali, con il Tribunale civile e penale di Roma, numerosi privati e aziende.