Corretta pattuizione dei tassi ex delibera CICR e anatocismo – Cassazione numero 4321 2022 sezione sesta
Il testo recita: “…la delibera cicr, cui l’art. 120, comma 2, t.u.b. ha demandato la fissazione di fissare «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi» nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato l’anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, maanche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione,suggerita da una esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa. in tal senso, l‘indicazione,in contratto, di un tasso annuo effettivo dell’interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tassoannuo dell‘interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto laclausola anatocistica riferita agli interessi attivi — giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione — e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art. 6. a tale ultimoproposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest‘ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell’anatocismo.
il rilievo svolto, in memoria, dalla controricorrente, e incentrato, in sintesi, sulla circostanza per cui la coincidenza del tasso annuo nominale e del tasso annuo effettivo dipenderebbe dalla ridottissima misura degli interessi attivi, non appare, in tale prospettiva, concludente. e infatti, se si ha riguardo alla richiamata disciplina, delle due l’una. o la capitalizzazione è solo figurativa, nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso di interesse creditore non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico: e allora la mancata indicazione dell’incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi, secondo quanto invece esige l’art. 3 della delibera; oppure la contabilizzazione degliinteressi sugli interessi genera un qualche reale incremento: e in questo caso occorre indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, giusta l‘art. 6 della delibera stessa.
- — la sentenza impugnata va quindi cassata. la causa è rinviata alla corte di appello di genova che, in diversa composizione, dovrà fare applicazione del seguente principio di diritto: «la previsione,nelcontratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. cicr 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell’interesse creditore, che è richiesta dall’art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall’art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti dellacapitalizzazione».