Nell’elaborato si legge che “… la disputa tra la società appellante e l’istituto di credito è sorta riguardo un’azione esecutiva basata su un contratto di mutuo ipotecario. La società appellante intende discutere e accertare i seguenti motivi:
In merito al primo motivo di ricorso la società appellante aveva dedotto che “… i documenti esibiti a prova della titolarità del diritto di credito e/o della legittimazione non sarebbero sufficienti a dare prova dell’avvenuta cessione di quello specifico credito …”
In merito al secondo motivo di ricorso “… la società ricorrente contesta il fatto che il contratto di mutuo non costituisca valido titolo per l’esecuzione forzata nonostante che la somma mutuata sia stata trattenuta dalla stessa banca in un deposito infruttifero sino alla costituzione di idonea garanzia ipotecaria sull’immobile …”
La Corte d’appello afferma che “… il mutuante ha depositato l’importo mutuato su un conto infruttifero a garanzia delle obbligazioni assunte che non può valere come sintomo della ineffettività della messa a disposizione della somma mutuata …”
In merito al terzo motivo di ricorso “… la società ricorrente contesta il fatto che la decisione della Commissione Europea non incida in alcun modo nel contratto in lite anche alla luce del fatto che i destinatari delle norme eventualmente violate sono esclusivamente gli imprenditori commerciali e non i singoli utenti … “
Per tali discussioni la Corte “… rigetta il primo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il terzo e accoglie il secondo motivo procedendo con il rinvio alla Corte d’appello di Milano …”