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Contratto di Mutuo Fondiario – Tribunale di Lucca, sezione unica civile (presidente Silvia Morelli) 06/05/2024

Nell’elaborato si legge che “…

  • accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo per la violazione degli art. 120.2 e 117.4 T.U.B. e dell’art 6 e art 1284 c.c. per non aver previsto per iscritto la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi, e per l’effetto ricalcolare il dare-avere tra le parti eliminando ogni forma di capitalizzazione degli interessi e condannare per l’effetto la convenuta banca alla restituzione mediante compensazione, delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosso a titolo di interessi
  • accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi prevista all’art 1 e all’art 3 del contratto perché poste in violazione degli art. 1346 c.c. – 1419 c.c. – 1339 c.c. e art, 117.4 e 6 T.U.B. Poiché non soddisfacenti il requisito della determinatezza o determinabilità dell’oggetto nonché incompatibili con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell’oggetto nei confronti formali e/o per violazione degli art. 1283 e 1284 c.c.
  • Accertare e dichiarare la violazione da parte della Banca delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del complesso rapporto bancario intercorso con gli attori condannandolo al risarcimento dei danni
  • accertare e dichiarare, per l’effetto, l’esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU contabile sul contratto di mutuo …”

Riguardo la contestazione del piano di ammortamento il giudice sostiene che “… Dal momento che gli interessi delle rate pregresse non costituiscono base di calcolo nella rata corrente, il sistema di calcolo alla francese non può generare alcun effetto anatocistico vietato ai sensi dell’art. 1283 c.c. né direttamente, né indirettamente …”

“… pertanto se da un lato deve escludersi l’illegittimità del piano di ammortamento alla francese applicato al contratto de quo sotto il profilo della capitalizzazione degli interessi, in quanto non foriero di anatocismo, dall’altro, non essendo stato dichiarato nel contratto in regime di capitalizzazione che governa il piano di ammortamento del mutuo, risulta preclusa alla parte mutuataria l’effettiva conoscenza del meccanismo applicativo degli interessi, con conseguente violazione dell’art. 117 T.U.B. …”

Il Tribunale “ … dichiara la nullità parziale del mutuo fondiario ..”

Contratto di Mutuo Fondiario – Tribunale di Lucca, sezione unica civile (pres. Silvia Marelli) 06/05/2024

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