Il Giudice rileva che “…in adesione all’orientamento interpretativo della Suprema Corte, al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge…”
Inoltre, rileva come “…il requisito di forma richiesto ex art. 474 co. 2 n. 2) c.p.c. per l’atto dal quale emerga la trasmissione e/o comunque la disponibilità della somma mutuata in capo al mutuatario è necessario in ragione della natura reale del contratto di mutuo (l’obbligazione restitutoria in capo alla parte mutuataria sorge, infatti, con la consegna della somma mutuata)…”
Rileva quindi come, nel caso in esame, gli atti posti alla base del precetto non integrino i requisiti di cui all’art. 474 c.p.c. per valere come titoli esecutivi.
Tribunale di Roma, Sezione Quarta Civile, 30 ottobre 2023 (Giudice Dott.ssa B. Ferramosca).