Nell’elaborato si legge che “… l’attrice presenta opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma 2 c.p.c., contestando principalmente:
In caso di cessione di crediti “… quando non sia contestata ‘esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l’inclusione dello specifico credito, l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova …”
Nel caso in cui sia oggetto di contestazione da parte del debitore “… non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione dalla parte cessionaria, e quindi neanche la mera notificazione da questa effettuata al debitore ceduto …”
Il Tribunale “… sospende la procedura …”
Contratto di Cessione – Tribunale di Chieti – Ufficio Esecuzioni Immobiliari 18/11/2023.