Contratti swap ed intermediazione finanziaria – Cassazione civile, ud. 30 gennaio 2024, RG 2296/2020, Pres. Marulli, Rel. Falabella.

Principi Lexitor e rimborso di tutti gli oneri collegati al credito – Tribunale di Milano, Sezione Sesta Civile, 18 marzo 2024 (Giudice Dott. A. Favarolo).
26 Marzo 2024
Principi Lexitor e rimborsabilità dei costi accessori – Tribunale di Roma, Sezione Diciassettesima Civile, 28 febbraio 2024 (Giudice Dott. L. D’Alessandro).
2 Aprile 2024

Contratti swap ed intermediazione finanziaria – Cassazione civile, ud. 30 gennaio 2024, RG 2296/2020, Pres. Marulli, Rel. Falabella.

Contratti swap ed intermediazione finanziaria – Cassazione civile, ud. 30 gennaio 2024, RG 2296/2020, Pres. Marulli, Rel. Falabella.

I Giudici affermano che “…il dibattito sugli swap si è addensato, negli ultimi decenni, intorno a vari temi, ma quello di maggior rilievo è probabilmente legato ai cosiddetti costi impliciti del derivato (costi che integrano, in buona sintesi, il margine di remunerazione dell’intermediario) e alla conoscenza, da parte dell’investitore, dei predetti costi. Il presupposto è che gli swap, che hanno un contenuto non eteroregolamentato e che non sono standardizzati, siano normalmente caratterizzati da un disallineamento tra il prezzo teorico che lo strumento finanziario ha sul mercato e il prezzo di negoziazione del prodotto finanziario…”

Rilevano altresì che “…quanto disposto nell’art. 19 della dir. 2004/39/CE e nell’art. 33  della dir. 2006/73/CE esclude che la necessità di dare evidenza, nel contratto, al mark to market e ai costi impliciti (…) si ponga in conflitto con la disciplina euro – unitaria: le indicazioni relative a tali elementi sono piuttosto coerenti con la necessità di specificare i rischi associati all’investimento, le caratteristiche dello strumento finanziario e il prezzo che il cliente deve pagare in relazione allo strumento finanziario e ai servizi ad esso correlati…”

Inoltre, osservano che “…l’investitore deve essere reso edotto dell’equilibrio esistente tra le obbligazioni contrattuali (quindi del fair value) e che, in difetto, viene a delinearsi “un grave inadempimento informativo contrattuale di correttezza, trasparenza e diligenza che non può che portare alla risoluzione del contratto swap”…”

Cassazione civile, ud. 30 gennaio 2024, RG 2296/2020, Pres. Marulli, Rel. Falabella.

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