Conservazionene dei documenti contrattuali e onere della prova è l’argomento della recente sentenza del Tribunale di Patti dove si legge che “… Con riguardo alla situazione giuridica soggettiva facente capo al cliente, deve ritenersi che il limite di durata all’obbligo di conservazione pari a 10 anni è previsto dall’ Art 119 tub non sia riferito anche al contratto…”. A tale proposito si cita un passaggio della sentenza del Tribunale di Palermo dove si legge che “… Il correntista potrà richiedere la consegna di una copia anche successivamente, senza nessun limite temporale, anche se il contratto è stato stipulato ben oltre 10 anni prima…”