La corte rileva che “…in base al ricorso ed alla documentazione prodotta dalla ricorrente (…) non è possibile affermare con certezza che tra i crediti trasferiti rientrasse anche quello di cui si discute nel presente giudizio, mancando un preciso riscontro sia in ordine ai “crediti in sofferenza”, sia, soprattutto, dovendosi tener conto che la cessione ha riguardato non tutti i crediti in sofferenza, ma solo “taluni”, senza alcuna altra indicazione volta ad individuarli. Ne consegue che, non essendo possibile verificare la legittimazione della società ricorrente, che non è stata parte del giudizio di merito, a partecipare alla presente fase del giudizio, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso…”
Cassazione civile, 22 marzo 2024, n. 7866, Pres. Scarano, Rel. Gorgoni.