Nell’ elaborato si legge che “… le vicende correlate alla cessione sono oggetto di una disciplina e di specifiche forme di pubblicità, non può essere (stipulata) prova che per forma scritta, essendo del tutto inverosimile l’ipotesi di una stipulazione orale o per facta concludentia …”
Riguardo al documento prodotto “… costituito da una dichiarazione unilaterale di cessione avente data posteriore alla proposizione della opposizione, non può avere valenza sostitutiva del contratto di cessione …”
Il giudice “… sospende l’esecuzione …”