Cessione crediti – Tribunale di Frosinone dell’ 8/3/22
Nell’ elaborato si legge che “…In caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB … per dimostrare di essere titolare del rapporto, la prova primaria è costituita dal contratto di cessione, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato; ad essa può tuttavia sopperirsi se si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell’estratto di cessione, pubblicato in G.U.”.