Cassazione Civile, 29 marzo 2022, n. 10140, Pres. Frasca, Rel. Scoditti Nel testo si legge che “…Il correntista non è quindi tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche aliunde, vale a dire attraverso le risultanze degli altri mezzi di prova offerti dalla parte o assunti d’ufficio, che spetta al giudice di merito valutare con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità (…)”. 1483-Cass.-10140-oscurata
Egregio collega,
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