Cassazione Civile sez. 6 n. 6480 ( Falabella) su onere della prova
Il testo chiarisce alcuni aspetti relativi all’ onere della prova, in particolare:
“… Se infatti di interessi superiori al tasso legale e la commissione di massimo scoperto devono essere pattuiti per iscritto, il cliente avrà l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto,… Ma è possibile pure che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca… E in tale seconda ipotesi non può aggravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell’accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro…”