Nell’ elaborato si legge che “…(…) il diritto del cliente ad ottenere dalla sua banca, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni sancito dall’articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest’ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato…”.