Cassazione 2a sez Civile su validità surroga
Nell’ elaborato si legge che “… In applicazione del secondo comma dell’articolo 1202 c.c., il subentro del nuovo finanziatore ha effetto se: a) il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa; B nell’atto di mutuo è indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata; C nella quietanza è menzionata la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata per il pagamento… In definitiva nelle operazioni di portabilità dei mutui di cui all’articolo 120 quater D.Lgs. 8/5/1933, trovando applicazione l’articolo 1202, comma secondo, c.c., anche la quietanza di pagamento deve essere presentata al conservatore ai fini dell’annotazione, quale documento essenziale per l’efficacia della surrogazione…”