Cassazione 2a civile del 24/5/2021 su domande relativi a crediti bancari nel fallimento
Con ordinanza del 24 maggio 2021 la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha così statuito: “Le domande relative a diritto di credito, analoghi per oggetto e titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, che tuttavia si inscrivano nell’ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, non possono – a pena di improponibilità della domanda e ferma la possibilità di sua riproposizione in cumulo oggettivo ex art. 104 c.p.c. con tutte le altre domande – essere avanzate in giudizi diversi, salvo che l’attore, secondo un accertamento che compete al giudice di merito, abbia un interesse oggettivo ad azionare in giudizio solo uno ovvero alcuni dei crediti sorti nell’ambito della suddetta relazione unitaria.”