1) AL FINE DI osservare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, bisogna eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dalla banca e conseguentemente RIDETERMINARE IL REALE SALDO DEL CONTO (Cass. n. 9141/2020)
2) la rettifica del conto verrà sempre effettuata, SENZA LIMITI DI TEMPO. E’ infondata la pretesa della banca di ottenere la prescrizione di un “diritto alla rettifica”.
3) è ammissibile l’imputazione di un pagamento per interessi SOLO in quanto questi interessi (ricalcolati ndr) siano stati annotati su un conto corrente che presenti un saldo debitore (ricalcolato ndr) che ecceda i limiti del fido. Ove sia stato proprio l’addebito degli interessi (ricalcolati ndr) a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria SOLO quella parte di rimessa (successiva ndr) pari alla differenza tra lo “scoperto” ed il limite del fido e potrà provvedersi all’imputazione del pagamento ex art. 1194 co 2 LIMITATAMENTE a questa parte. ERRA la banca nel sostenere che gli interessi passivi SIANO SEMPRE E COMUNQUE ESIGIBILI.
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