CASS. CIV. N. 17634/2021 su conto corrente
Nella sentenza vengono ribadite numerose tematiche afferenti l’illegittimità del conto corrente, in particolare:
in merito alla sentenza della Corte costituzionale del 2000 si legge “… nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore all’entrata in vigore della delibera Cic 9 febbraio 2000, La dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 25 del d.lgs. n. 342 del ’99, pronunciata dalla corte con sentenza n. 425 del ’00, pur non avendo interessato il 2° comma della disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall’art. 7, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell’eventuale peggioramento delle condizioni applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all’adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella G.U. rendendo necessaria una nuova pattuizione (cfr. cass. n. 9140, n. 26769 e n. 26779).
In merito alla natura delle rimesse si legge che “…E‘ PROPRIO IN QUEST’OTTICA, D’ALTRONDE, CHE LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ HA RECENTEMENTE PRECISATO CHE, AL FINE DI VERIFICARE SE UN VERSAMENTO ABBIA AVUTO NATURA SOLUTORIA O RIPRISTINATORIA, OCCORRE PRELIMINARMENTE PROCEDERE ALLA RIDETERMINAZIONE DEL SALDO PASSIVO DEL CONTO, DEPURANDOLO DA TUTTI GLI ADDEBITI ILLEGITTIMAMENTE EFFETTUATI DALL’ISTITUTO DI CREDITO, IN MODO TALE DA POTER VERIFICARE, IN BASE AL REALE IMPORTO DEL SALDO, SE SIANO STATI DI VOLTA IN VOLTA SUPERATI I LIMITI DELL’AFFIDAMENTO CONCESSO AL CORRENTISTA, ED I VERSAMENTI DA QUEST’ULTIMO ESEGUITI POSSANO QUINDI QUALIFICARSI COME SOLUTORI…La sussistenza di tali presupposti è rimasta nella specie priva di riscontro, avendo la Corte di merito ritenuto che la mera annotazione in conto d’importi a titolo d’interessi previsti da clausole contrattuali ritenute nulle fosse sufficiente a legittimare l’esercizio dell’azione di ripetizione, senza verificare se a tali addebiti avessero fatto seguito versamenti da parte dell’attore, effettuati in una situazione di scopertura dei conti o all’esito della chiusura degli stessi…”