Nell’ elaborato si legge che “…“In definitiva, il mero deposito della pubblicazione dell’avviso in G.U. non fornisce indicazioni sufficienti ad accertare che il credito oggetto di causa sia incluso nell’operazione di cessione in blocco in contestazione (“taluni crediti…sorti nel periodo compreso tra il 1983 ed il 2019” i cui debitori sono stati classificati a sofferenza) non essendo stati acquisiti ulteriori elementi documentali, che era onere dell’appellante produrre in giudizio, tali da consentire di individuare senza incertezze i singoli rapporti oggetto della cessione.
D’altra parte, l’annotazione dell’atto di cessione, nel registro delle imprese e alla sua pubblicazione nella GURI non è rilevante ai fini che qui interessano, servendo tali adempimenti pubblicitari ad altri fini: (…) una cosa è l’avviso della cessione necessaria ai fini dell’efficacia del trasferimento, un’altra cosa è la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto (…) che avrebbe dovuto essere offerta al momento della proposizione dell’appello con la produzione del contratto di cessione…”.
1657-Corte-Appello-Messina-23.12.2022-cessione-crediti-bancari