Capitalizzazione composta e difformità del TAN – Tribunale di Teramo del 19/4/2023 ( giud. Codispoti)

rimesse solutorie su saldo ricalcolato – Cassazione Civile, 16 marzo 2023, n. 7721, Pres. De Chiara, Rel. Campese (ordinanza)
18 Aprile 2023
Indeterminatezza nel piano di ammortamento alla francese – Tribunale di Prato Rg 787/2014 dell’ 11/4/2023 ( giudice Michele Sirgiovanni)
27 Aprile 2023

Capitalizzazione composta e difformità del TAN – Tribunale di Teramo del 19/4/2023 ( giud. Codispoti)

Capitalizzazione composta e difformità del TAN – Tribunale di Teramo del 19/4/2023 ( giud. Codispoti)

 

Interessante sentenze su capitalizzazione composta e difformità del TAN contrattuale del Tribunale di Teramo del 19/4/2023. Nel testo si legge che “…Contrariamente al regime dell’interesse semplice, quindi, l’interesse maturato alla fine di ogni periodo viene capitalizzato, ossia si aggiunge al capitale iniziale e contribuisce a far maturare i nuovi interessi nel periodo successivo. Nel regime semplice, invece, l’interesse non è fruttifero, perché è solo il capitale iniziale a produrre interessi. Ciò posto, dalle risultanze peritali è emerso che la banca ha applicato il regime degli interessi composti (quindi con interessi fruttiferi che producono a loro volta interessi) a tassi mensili non equivalenti. Il T.A.N. (tasso annuo nominale) effettivamente applicato è pari a 11,088%, mentre quello pattuito era pari al 9,550%. Ora, calcolando la rata mensile al regime di capitalizzazione semplice (quindi con interesse non fruttifero) al tasso convenzionale, essa è risultata pari ad €.613,64, anziché pari a quella pattuita ed erogata dal mutuatario, pari ad €.630,79. Essendo risultata una rata più ridotta, la consulente, in risposta al quesito del Tribunale, ha proceduto a ricalcolare la rata costante mensile risultante dall’applicazione del regime semplice degli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117, co. 6 TUB. La rata così determinata è risultata pari ad €.523,32. […] Alla luce di quanto sopra, in accoglimento dell’opposizione, il decreto ingiuntivo va revocato, atteso che, con riguardo al conto corrente, sussiste il credito del correntista pari ad €.42.339,20 corrispondente al saldo finale ricalcolato e, con riguardo al mutuo, il credito portato dal decreto ingiuntivo non risulta corretto…“.

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Dott. Giuseppe Cappuccio
Dott. Giuseppe Cappuccio
Commercialista specializzato in contenzioso bancario e iscritto all'Ordine di Roma a partire dal 2012. Collaboro con importanti istituti di credito e studi legali, con il Tribunale civile e penale di Roma, numerosi privati e aziende.