Nell’ elaborato si legge che “…L’appellante lamenta, infine, la decisione del giudice di primo grado alle risultanze della c.t.u., sebbene condotta sulla base di una metodologia errata. Secondo l’appellante, invero, il consulente avrebbe dovuto verificare l’esistenza di rimesse solutore sulla base del saldo progressivo come risultante dagli estratti conto e non, invece, sulla base del saldo rettificato…”.
A tale proposito si legge che “… In conclusione, posto che tutte le ragioni di cui si è dato ampiamente conto il CC oggetto di causa era certamente affidato e posto, altresì, che il c.t.u., facendo correttamente applicazione del criterio del saldo rettificato, ha escluso la presenza di rimesse di natura solutoria…”