Il Giudice rileva che “…In considerazione dell’assenza di un contratto in forma scritta prima del 12.12.2013, essendo il rapporto antecedente al 9.7.1992 (…), il CTU ha provveduto correttamente a ricalcolare il rapporto con applicazione degli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. così come ha escluso tutte le commissioni e spese rendicontate negli estratti conto e non pattuite per iscritto…”
Inoltre, con riguardo all’anatocismo, “…osserva che il primo contratto scritto risale al 13.12.2013 per cui la capitalizzazione trimestrale degli interessi è senz’altro illegittima per il periodo precedente (Cass. SS.UU., 21095/2004 e n. 24418/2010). In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità si è oramai orientata nell’escludere la validità dell’adeguamento successivo alla delibera CICR del 30.6.2000 mediante la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunicazione delle nuove condizioni risultando necessario, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 25 d.lgs 342/1999, una specifica pattuizione scritta bilaterale…”
Infine, rileva che “…Anche nel contratto del 13.12.2013 non si rinviene tuttavia una valida pattuizione conforme ai criteri posti dalla delibera CICR del 2000 in quanto è indicata soltanto la periodicità di addebito degli interessi passivi (trimestrale) ma non di quelli attivi. Né la clausola di capitalizzazione trimestrale risulta comunque specificatamente approvata per iscritto come imposto dall’art. 6 della Delibera…”