Nella sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua A vedere del 19/6/2023 si legge che “…Nessuna modifica alle condizioni poteva e può essere apportate dall’azienda postale, atteso che, in materia contrattuale, vige la regola secondo cui qualsiasi variazione alle clausole contrattuali debba essere concordata tra le parti… Specie se si tratta di una variazione unilaterale avente un contenuto più sfavorevole rispetto a quanto sancito precedentemente per mutuo consenso… i buoni postali fruttiferi serie Q devono essere liquidati secondo la tabella posta a tergo dei buoni stessi, senza alcuna decurtazione conseguente alla variazione dei tassi di interesse ex legge n. 148 1986. Ciò perché:
1) il rapporto contrattuale sotteso alla sottoscrizione del buono soggiace alla previsione dell’articolo 1372 c.c., di guisa che nessuna modifica alle condizioni contrattuali poteva essere apportata dalle poste;
2) il rapporto contrattuale concluso con la sottoscrizione del buono postale fruttifero non si discosta, per struttura e funzione, da quello relativo al servizio offerto dal sistema bancario…Si ritiene che poste italiane S.p.a., nell’applicare i tassi di interessi diversi da quelli contrattualmente concordati con il sottoscrittore, abbia violato gli obblighi di trasparenza buona fede e correttezza…In conclusione, in applicazione dei rendimenti previsti dalla tabella apposta a tergo dei buoni, per il periodo successivo al 20º anno,… Poste italiane dovrà corrispondere una parte ricorrente complessivamente pari adeuro 12.838,32 oltre interessi legali…”.