Il giudice riteneva fondato il ricorso e condannava poste italiane a rimborsare l’importo di euro 40.000 a titolo di rendita fissa bimestrale riportata a tergo del Buono Fruttifero Postale serie Q/P dal 21° al 30° anno dalla data di emissione (26.10.1989).
Il Giudice si è discostato dai rilievi evidenziati dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione Civile sentenza n. 4748/2022 e successive ordinanze), aderendo al contrapposto orientamento giurisprudenziale incline a tutelare l’affidamento riposto dal cliente sulle risultanze letterali del BFP (v. Cassazione Civile S.U. sentenza n. 13979/2007 – CDA di Brescia sentenza n. 560/2021, sentenza n. 908/2021 e sentenza n. 1262/2021 – CDA di Firenze sentenza n. 1308/2022).
Si ringrazia l’Avv. Comba per la condivisione dell’ elaborato.