Nell’elaborato si legge che “… accertare e dichiarare il diritto dell’attore al rimborso dei buoni fruttiferi per cui è causa …”
Ha sostenuto Poste “… i buoni fruttiferi postali della serie AA5 possono essere liquidati, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. Ha inoltre rilevato che l’attore non ha interrotto il suddetto termine prescrizionale, e che pertanto, Poste non è tenuta ad alcun pagamento in favore di esso …”
“… appare incontestabile che l’attore non sia stato posto nelle condizioni di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso …”
Il Tribunale “… condanna Poste Italiane S.P.A. al pagamento …”