In questo approfondimento parleremo delle modalità di opposizione a precetto, con particolare riferimento al caso in cui tale atto venga richiesto da una banca.
Prima, però, andiamo a comprendere insieme cosa sia un atto di precetto nello specifico.
L’atto di precetto è, a tutti gli effetti, un’intimazione di pagamento.
Esso viene recapitato alla figura debitrice da parte di un ente creditore, come ad esempio una finanziaria o una banca.
Si può definire come l’ultimo avvertimento, propedeutico a un’eventuale esecuzione forzata, qualora il contesto di legge lo prevedesse e qualora scadessero i termini per il pagamento.
In buona sostanza, si tratta di un’intimazione a risolvere il debito espresso all’interno del titolo, in forza delle normative vigenti.
Ma da cosa nasce l’esigenza di richiedere un atto di precetto?
In molti casi si contraggono dei debiti con un ente finanziario, una banca per esempio, oppure con altri istituti o soggetti.
Può capitare che, per cause di vario tipo:
Generalmente questi scenari si risolvono bonariamente, con il ripristino delle condizioni ideali e il proseguimento del pagamento delle rate (o soluzioni alternative che comunque estinguano il debito).
Tuttavia non sempre questo è possibile.
In questi casi, il creditore, come appunto una banca, può decidere di affrontare il problema con gli strumenti di riscossione che la legge mette a disposizione.
Uno di questi è proprio l’atto di precetto.
Per poter richiedere la notifica di un atto di precetto, la banca o finanziaria deve essere in possesso di un titolo esecutivo (qualora non lo avesse sarà necessario fare prima un decreto ingiuntivo).
Nel caso in cui non ci opponessimo al decreto ingiuntivo nell’arco dei 40 giorni di tempo previsti, tale decreto diventerà a tutti gli effetti un titolo esecutivo, e si potrà effettuare l’atto di precetto.
Questo atto può essere eseguito anche sulla base di un mutuo non riscosso, o su cambiali o assegni che vengono protestati.
La notifica dell’atto di precetto prevede che il contenuto venga consegnato da un ufficiale giudiziario in una busta rigorosamente verde (tipica delle notifiche di un tribunale).
Una volta consegnato, esso genera automaticamente l’inizio di una tempistica di 10 giorni, entro la quale si ha modo di azzerare il debito contestato.
A tutti gli effetti si tratta di un’intimazione a pagare, pena l’incorrere in un’azione esecutiva, qualora questo termine non venisse rispettato.
In caso di precetto su sentenza di un giudice, quest’ultima deve essere notificata prima dell’atto di precetto stesso, qualora venissero consegnate contestualmente.
Ma perché viene seguito quest’ordine di notifica?
Il titolo in questione, in questo caso la sentenza del giudice, contiene già di per sé una forma di eloquenza rispetto a ciò che il creditore è intenzionato a fare, ossia un’esecuzione forzata per recupero del credito.
Tuttavia in questa fase l’intenzione risulta essere solo implicita, e andrà ad esplicitarsi realmente solo dopo la consegna dell’atto di precetto ufficiale.
La notifica del precetto ha natura recettizia.
Questo significa che, di per sé, un atto di precetto non sortisce effetto alcuno immediato o non immediato, bensì innesca un meccanismo di recupero solo a partire dalla ricezione del documento.
Generalmente, i precetti vengono consegnati brevimano dagli ufficiali giudiziari, i quali spesso hanno non poche difficoltà a consegnare il plico proprio per il discorso di cui sopra.
Questo è importante, in quanto la mancata ricezione dell’atto genera la non possibilità del creditore di passare al recupero coattivo del capitale spettante.
Per non essere nullo, inoltre, deve contenere l’intera descrizione del titolo, qualora esso non facesse capo a una nota ufficiale ma ad una scrittura privata.
Ricordiamo anche una cosa fondamentale.
Nel momento in cui il creditore riceve la notifica della CONSEGNA dell’atto di precetto al debitore, esso avrà 90 giorni di tempo per poter fare il pignoramento!
Questo va tenuto bene a mente, perché superato questo limite il precetto diventerà INEFFICACE. Si sarà quindi costretti a dover richiedere un nuovo atto di precetto.
A questa domanda rispondiamo di si, eseguendo la cosiddetta opposizione a precetto bancario.
Di fatto un’opposizione a precetto bancario avviene poiché si contesta:
Noi dello Studio Cappuccio ci siamo ritrovati a lavorare proprio su forme di opposizione a precetto richiesto da banche come Unicredit, MPS, Intesa San Paolo, solo per citare le più importanti.
Proporre un’opposizione a precetto è possibile, soprattutto quando l’esecuzione non è ancora iniziata.
Ecco perché si parla di opposizione all’atto di precetto, proprio perché si agisce sullo scenario anticipatorio cui, se non ci sono difformità, seguirà quello esecutivo.
È possibile opporsi a un atto di precetto se si:
ATTENZIONE: per poter parlare di opposizione a precetto è necessario comprendere quale sia il titolo sulla base della quale è stato ideato il precetto stesso.
Se il titolo esecutivo derivasse da una sentenza di primo o secondo grado, potremmo opporci facendo un ricorso in:
Qualora, invece, questo titolo esecutivo derivasse da un decreto ingiuntivo al quale non ci siamo opposti per tempo, non si avrebbe più modo di contestare l’esistenza del credito stesso.
Questo, ad eccezione di:
In quest’ultimo caso è opportuno dare un consiglio: se sappiamo già di non essere in grado di pagare, evitiamo di rilasciare assegni o cambiali, e rivolgiamoci a professionisti del settore che consentiranno di:
Non è così raro trovare soggetti che hanno rilasciato cambiali per rientrare dai debiti senza considerare nel complesso la loro posizione debitoria e ritrovandosi protestati anche per cifre del tutto risibili.
Come detto, vi è la possibilità anche di contestare la presenza di uno o più vizi che si ritiene siano presenti nell’atto di precetto bancario.
È necessario chiarire che, nel caso di atto di precetto di una banca, è possibile controllare l’esistenza di eventuali vizi sui:
Le forme di contestazione sono variegate (con i ben noti casi di anatocismo bancario, usura bancaria, indeterminatezza).
Qualora il precetto non rispettasse tutti i canoni formali può essere reso inefficace, ma il rischio è che si possa comunque sopperire al vizio andando a creare un nuovo atto di precetto e facendo ripartire la procedura.
L’opposizione a precetto richiesto da una banca o finanziaria può essere eseguita con due differenti modalità.
La prima prevede un termine massimo di 20 giorni, tempistica stabilita sulla base dell’art. 617 del codice di procedura penale e definita con il termine di OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI.
Questa forma di opposizione si fa quasi sempre perché si ritiene che vi siano dei vizi formali nell’atto.
Sarebbe buona norma non limitarsi a rispettare la tempistica ma fare tutto il prima possibile, in caso di far ricevere alla controparte la notifica di opposizione a precetto.
La seconda che andiamo a considerare è la cosiddetta OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE.
Si va a mettere in atto per motivi di contestazione sostanziale del credito.
Un caso tra tutti è quello di un mutuo bancario non pagato, per il quale è stato inviato un atto di precetto.
Noi possiamo contestare l’importo per il quale hanno agito.
In questo caso il termine di opposizione all’atto di precetto non ha un vero limite temporale, salvo il caso nel quale non sia stata già fatta l’udienza di autorizzazione alla vendita dei beni.
In seguito alla notifica dell’atto di precetto è possibile cercare di trovare un accordo con la banca o la finanziaria, evitando così il successivo pignoramento.
Stiamo però attenti, perché non vi è l’assoluta certezza che ci si possa riuscire.
Un consiglio utile, nel momento in cui ci accorgiamo di iniziare ad avere dei debiti, è quello di andare subito a contestarli.
In questo caso le percentuali di sconto, in caso di accordo con la banca, risultano essere decisamente migliori rispetto a quando ci ritroveremo con un’azione giudiziale vera e propria.
Difatti, in una fase iniziale di debito con la banca, la pratica verrà passata ad una società di recupero credito, il cui guadagno sarà pari ad una percentuale sul recupero ottenuto.
Per la banca questa operazione di recupero non porterà ad un costo vero e proprio.
Successivamente alla decadenza del beneficio del termine, la pratica rientrerà in sede e ci sarà la possibilità di chiuderla. La banca in questione dovrà valutare quali sono i costi di affidare la pratica ad un legale o cedere il credito.
Nel caso in cui non trovassimo un accordo di alcun tipo, e si procedesse con il decreto ingiuntivo, la banca avrà già scelto di affidarsi a questo tipo di professionista, e quindi di pagarlo, indipendentemente o meno dal recupero del credito.
Se verrà fatto il decreto ingiuntivo l’unica cosa da fare è proprio opporsi all’atto di precetto.
Bloccando la banca con l’opposizione a precetto, avremo modo di chiudere a saldo e stralcio in modo ancora abbastanza accettabile.
NEL CASO IN CUI NON CI SI OPPONESSE e ci fosse un titolo esecutivo vero e proprio, la possibilità di ottenere una percentuale di sconto soddisfacente dalla banca si riduce DRASTICAMENTE (10 o 20% se va bene).
Di conseguenza si va a perdere la possibilità di trovare un accordo che poteva essere raggiunto con percentuali decisamente più elevate.
Abbiamo visto che effettuare un’opposizione a precetto bancario, fermandone l’azione, è possibile:
In ogni caso il consiglio che diamo, qualora sappiate di aver iniziato a maturare dei debiti certi (difficoltà a pagare il mutuo o restituire i vari finanziamenti concessi dalla banca), è quello di andare subito da professionisti del settore, come quelli che troverai presso lo Studio Cappuccio di Roma.
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Non dimenticare che mai come in questo caso il tempo è denaro!
Affrettati a fare la cosa giusta e a richiedere un’analisi attenta della tua situazione debitoria con la banca, fornendo le indicazioni per seguire la miglior strategia possibile.
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