Un ruolo di primaria importanza è posseduto dall’art 118 TUB (Testo Unico Bancario), ossia l’emanazione che garantisce maggior trasparenza nel rapporto tra le parti e il cui argomento specifico è quello relativo alle modifiche unilaterali dei rapporti contrattuali.
La finalità principale del Testo Unico Bancario è quella di garantire la maggior trasparenza e tutela possibili per il consumatore, in modo da livellare il più possibile le ovvie differenze di posizione tra le parti e garantire così un decorso fluido ed efficace del contratto.
Tale testo chiarisce con precisione ogni aspetto dei vincoli contrattuali che legano l’istituto finanziario al correntista.
Un qualsiasi contratto stipulato con una banca, come per esempio un accordo di finanziamento finalizzato a un mutuo o altro genere di erogazione per prestito e similari, è vincolato a una serie di norme.
A queste deve attenersi l’ente finanziario, ma anche e soprattutto il correntista, al fine di non incorrere in difformità che potrebbero generare problematiche, sanzioni e più in generale alterchi fra le parti.
Tali norme sono per antonomasia di non semplice interpretazione, soprattutto quando parliamo di cavilli e “righe in piccolo” che non di rado nascondono elementi fondamentali per la funzionalità dell’accordo.
Ecco perché la trasparenza contrattuale è oggi un tema molto sensibile cui il Legislatore è spesso chiamato a pronunciarsi per dirimere situazioni di scarsa comprensione fra banca e cliente.
Il tema “Trasparenza delle condizioni contrattuali e i rapporti con i clienti” è proprio disciplinato dal cosiddetto TUB, acronimo di “Testo Unico Bancario”.
Tale trasparenza si riferisce non solo alla fase di contratto in corso, ma anche in quella pre-contrattuale e quella riferita al preciso momento della stipula.
Come è noto, l’ente finanziario ha la possibilità di applicare il cosiddetto Ius Variandi.
Si tratta di una norma che consente di modificare in maniera unilaterale le norme del contratto in qualsiasi momento, per ragioni mediamente vincolate a necessità o esigenze della banca, a situazioni specifiche o a scelte istituzionali dell’istituto.
Tale variazione può implicare una modifica sostanziale delle norme originarie sottoscritte dal contraente.
Di conseguenza è bene chiarire in che misura la banca può esercitare questo potere e in quale modo il cittadino può tutelarsi in termini di comprensione o facoltà di accettazione delle nuove modifiche.
Sono moltissime le norme contrattuali che la banca ha la facoltà di modificare nel corso del rapporto in maniera unilaterale.
Parliamo di cambiamenti sui tassi di interesse, sulle modalità di pagamento o di rientro dall’affidamento, sui prezzi dei prodotti finanziari o quant’altro.
Non è difficile comprendere come questo genere di facoltà possa negli anni aver generato non poca confusione nei correntisti, spesso alle prese con cambiamenti importanti nella natura dell’accordo che hanno goduto di scarsa comprensione al momento della modifica (salvo poi percepirne gli effetti nel corso del rapporto).
I disagi principali sono stati generati in passato da scenari di tipo vessatorio dovuti magari a una frequenza molto sostenuta nelle modifiche, magari a causa di repentini cambiamenti del mercato finanziario a cui sono succeduti comportamenti altrettanto repentini da parte della banca.
L’intervento del Codice del Consumo, volto alla tutela dei consumatori in diversi ambiti contrattuali fra cui appunto i rapporti con le banche, ha permesso di evidenziare con maggior chiarezza alcune precedenti lacune.
Queste erano legate principalmente alla non presenza di una chiara necessità di “giustificato motivo” per i cambiamenti in corsa delle norme dell’accordo.
Tale chiarimento si affianca a quello legato alle tempistiche, istituendo un preavviso congruo al cliente al fine di analizzare e valutare l’accettazione o la mancata accettazione delle variazioni contrattuali.
Oggi, attraverso puntuali modificazioni, il giustificato motivo è condizione necessaria al cambiamento dell’accordo così come il preavviso per il cliente, che deve essere di almeno 30 giorni rispetto all’effettiva attuazione.
Inoltre, da un punto di vista legato squisitamente al tema della trasparenza, le modifiche devono essere comunicate al correntista in formula chiara, comprensibile e attraverso un documento dedicato che si chiami espressamente “proposta di modifica unilaterale del contratto”.
Questo in modo da favorirne la riconoscibilità da parte del consumatore tra le tante comunicazioni che pervengono ogni giorno alla sua attenzione.
Infine, dettaglio non trascurabile, la norma prevede che le variazioni contrattuali di un accordo fra istituto finanziario e cliente correntista riguardino esclusivamente clausole già presenti nel contratto.
Questo significa che non è possibile istituire nuove norme in luogo di altre precedentemente rimosse, ma si agisca esclusivamente sul sentiero di ciò che è stato stabilito e accettato da ambo le parti in fase di stipula.
Vien da sé che data la natura complessa della materia e la difficoltà, nonostante le modifiche, che spesso il cittadino può incontrare nel valutare le differenze normative rispetto a quanto precedentemente accettato, sia opportuno sempre riferirsi a un esperto in materia di analisi dei contratti bancari.
Il professionista in questione è perfettamente in grado di supportare e orientare il proprio assistito verso una valutazione piena ed efficace dell’eventuale accettazione dei nuovi termini.
In tal senso lo Studio Cappuccio di Roma rappresenta una realtà di assoluto prim’ordine nella gestione di problematiche relative al contenzioso bancario, anatocismo e interessi usurari.
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