Apertura di credito in conto corrente e riparto dell’onere della prova – Cassazione civile, 29 febbraio 2024, n. 5364, Pres. De Chiara, Rel. Campese.

Determinazione del TAEG e computo del costo delle spese assicurative – Cassazione civile, 7 febbraio 2024, n. 3460, Pres. Ferro, Rel. Dongiacomo.
7 Marzo 2024
Illiceità del sistema di capitalizzazione composta – Tribunale di Massa, Sezione Civile, 14 febbraio 2024 (Giudice Dott. M. Ginesi).
14 Marzo 2024

Apertura di credito in conto corrente e riparto dell’onere della prova – Cassazione civile, 29 febbraio 2024, n. 5364, Pres. De Chiara, Rel. Campese.

Apertura di credito in conto corrente e riparto dell’onere della prova – Cassazione civile, 29 febbraio 2024, n. 5364, Pres. De Chiara, Rel. Campese.

Inannzitutto, La corte ricorda che “…la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell’affermare che, nell’ipotesi in cui (come nella specie) è il cliente ad agire nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quel danaro dato a quest’ultima dall’inizio del corrispondente rapporto fino alla sua cessazione (…) è il cliente stesso che deve provare la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti il presupposto anche dell’accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo…”

Poi, i giudici di legittimità insistono sulla differenziazione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, rilevando che “…solo le prime possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all’art. 2033 cod. civ.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito decorre, per esse, dal momento in abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece, – come precisato dalle Sezioni Unite – non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d’indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti…”

Di conseguenza, “…L’esistenza, o non, di una apertura di credito, allora, spiega incidenza sul decorso della prescrizione delle singole rimesse, determinando che esse, a seconda dei casi, possano qualificarsi meramente ripristinatorie della provvista o solutorie… Ora, se il correntista agisca in giudizio senza allegare l’esistenza di una apertura di credito, la banca che eccepisca la prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse non sarà tenuta a dedurre e dimostrare l’esistenza del detto contratto (…). Altrettanto è a dirsi ove, invece, il correntista, fin dall’origine alleghi l’esistenza di quel contratto, a lui spettando, evidentemente, di darne la relativa dimostrazione…”

Cassazione civile, 29 febbraio 2024, n. 5364, Pres. De Chiara, Rel. Campese.

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