Nell’elaborato si legge che “… l’attrice ha richiesto al Tribunale di Salerno di dichiarare la nullità parziale di un contratto di mutuo ipotecario a causa della mancata pattuizione e indicazione della modalità di ammortamento…”
Si premette che “… le Sezioni Unite non sono chiamate a pronunciarsi né con riferimento ai piani di ammortamento, né sul tema relativo alle eventuali conseguenze della mancata inserzione del piano di ammortamento nel contratto … ma reputano di esprimersi sulle questioni poste dal Tribunale rimettente, enunciando regula iuris con riferimento ai piani di ammortamento alla francese …”
Riguardo l’ammortamento alla francese “… prevede che l’obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull’intero capitale erogato. Perciò non potrebbe escludersi che l’operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi, e quindi il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rivelazione nel TAEG …”
La Procura Generale osserva che “… la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo sia complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall’essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo di rimborso del capitale …”
“… gli istituti di credito devono fornire l’informatica precontrattuale ai clienti mediante riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile che indichi la periodicità e composizione delle rate …”
La Corte enuncia “… la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non sono cause di nullità parziale del contratto…”