Anatocismo – Cassazione 1a sezione del 6/9/2021
La norma dice che il garante “…non può opporre al creditore la nullità relativa al rapporto fondamentale salvo che essa dipenda da contrarietà a norme imperative o dall’ illiceità della causa…” il garante ha poi ritenuto che “… nel contratto autonomo di garanzia sottoposto al suo esame, solo il debitore principale e non anche il garante, poteva far valere la nullità dell’ applicazione di interessi anatocistici ed ultralegali. Ciò sul rilievo che l’applicazione di tali interessi non è di per se contraria a norme imperative, essendo regolata dalle disposizione di cui agli artt. 1283 e 1284 cc. In sostanza la Corte territoriale ha implicitamente ritenuto che non essendoci nel nostro ordinamento un divieto assoluto di applicazione degli interessi anatocistici ed ultralegali, essendo tale applicazione consentita quantomeno alle condizioni rispettivamente previste dagli artt. 1283 e 1284 cc non venga presa in considerazione, nel caso di specie, una fattispecie di contrarietà del rapporto contrattuale a norme imperative. Questo collegio non condivide una tale impostazione giuridica…”.