Ammortamento alla francese indeterminatezza del tasso – Tribunale di Vicenza del 3/2/2022 RG n. 2205/2016

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Ammortamento alla francese indeterminatezza del tasso – Tribunale di Vicenza del 3/2/2022 RG n. 2205/2016

Ammortamento alla francese indeterminatezza del tasso – Tribunale di Vicenza del 3/2/2022 RG n. 2205/2016

 

Il testo recita ” …

Tribunale di Vicenza del 3/2/2022 RG n. 2205/2016

Pertanto, mentre in un regime di capitalizzazione semplice il TAN può rappresentare una corretta misura del costo del finanziamento, esso perde questa caratteristica in un regime di capitalizzazione composta (dal momento che la relazione tra tempo e interesse non è lineare), anzi in tali circostanze il TAN fornisce una misura sottodimensionata del prezzo

del costo dell’operazione.

Ne consegue che la mancata esplicitazione nel contratto del regime di capitalizzazione adottato incide sul monte interessi e quindi sulla determinatezza del tasso. Sul punto, è tornato di recente a pronunciarsi il Supremo Collegio, enunciando un principio definibile perentorio sulla determinatezza delle clausole inserite nei contratti bancari: “Le clausole dei contratti bancari che disciplinano le condizioni economiche sono nulle, se non  contengono l’indicazione di un criterio che consenta di determinare ex ante in maniera univoca ad entrambi i contraenti l’oggetto della prestazione, irrilevante essendo che gli scostamenti dei risultati dei calcoli consentiti da una clausola che non contiene un criterio univoco siano minimi” (Cass. Civile, Sez. III, n. 16907/2019). Il Supremo Collegio, infatti, ribadisce l’esigenza, ai fini di “una precisa misurabilità/determinazione dell’oggetto del contratto”, di tenere conto anche dei c.d. “costi occulti”, tale dovendosi innegabilmente considerare, in difetto di esplicitazione in forma scritta del regime finanziario adottato per il calcolo degli interessi nei rapporti di finanziamento, il cd. “differenziale di costo” derivante dall’impiego della capitalizzazione composta in luogo di quella semplice.

Orbene, sulla base di tali premesse espositive, analizzando la documentazione versata in atti, emerge che in nessuna pattuizione scritta, né nel contratto di finanziamento, né nella documentazione allegata, risulti esplicitato il regime di capitalizzazione adottato dall’Istituto finanziatore….”

MUTUI-2022-Trib.-Vicenza-03-02-22-n.-170 02

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Dott. Giuseppe Cappuccio
Dott. Giuseppe Cappuccio
Commercialista specializzato in contenzioso bancario e iscritto all'Ordine di Roma a partire dal 2012. Collaboro con importanti istituti di credito e studi legali, con il Tribunale civile e penale di Roma, numerosi privati e aziende.