Ammortamento alla francese e anatocismo – Tribunale di Torino del 18/2/22 pubblicata il 9/4/2022
Il giudice individua la non obbligatorietà della polizza assicurativa attraverso degli estratti del contratto riportati nella sentenza.
In merito alle polizze assicurative si legge che “… La sola contestualità non è sufficiente ad affermare che la polizza è collegata a me rogazione del credito, se essa non è finalizzata in alcun modo al rimborso totale o parziale del credito…”
Secondo il giudice poi l’indicazione nel contratto della tipologia di ammortamento alla francese è sufficiente ad individuare le modalità di capitalizzazione del rapporto.
Inoltre si legge che l’articolo 1283 è evocato a sproposito per colpire un’operazione finanziaria, in regime composto, perfettamente equivalente all’altra pienamente lecita, in regime semplice.
In merito all’articolo 821 del codice si legge che “del tutto estranea all’articolo 321 c.c. appare la preoccupazione di stabilire una proporzionalità, non già alla durata del diritto, ma all’ammontare della capitale concesso in godimento, di modo che da questa disposizione non può ricavarsi una preferenza per la progressione dei frutti secondo una ragione aritmetica ( interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto) e tantomeno un divieto di interesse composto.