Nell’ elaborato si legge che “…Parte reclamata si è limitata a produrre una dichiarazione con cui la Banca cedente aveva affermato che il credito in questione sarebbe stato compreso nella cessione in blocco dei crediti.
La giurisprudenza di merito ha rilevato che la dichiarazione del cedente non può avere valenza sostitutiva del contratto di cessione …”.
Trib. di Brescia del 5:10:2022 RG 5274:2022 ( est. S. Bruno)