Secondo i Giudici, “…La consapevole concessione di una somma a mutuo ad un soggetto insolvente e non in grado di restituirla per estinguere un pregresso debito contando sulla garanzia assicurata dallo Stato costituisce un complesso di negozi giuridici funzionalmente collegati la cui causa non è quella del contratto tipico di mutuo e neppure quella del patto di dilazionrunento della scadenza del debito…”
Infatti, rilevano che “…la vera causa concreta dell’operazione negoziale è l’assicurazione alla parte mutuante della garanzia statale per una parte nettamente preponderante del già sussistente credito, nella consapevolezza che il debitore principale non potrà mai adempiervi ed a fronte di una non immediata esazione del precedente credito…”
Infine, affermano che una simile causa è in contrasto “…con le disposizioni normative di natura primaria e secondaria che regolano le modalità con le quali va condotta l’attività bancaria (…) e l’accesso alle garanzie prestate dal fondo…”, che sono inderogabili.
Pertanto, “…il contratto, la cui reale causa è contraria a norme imperative, va quindi ritenuto nullo per illiceità della causa ai sensi dell’articolo 1343 c.c….”.
Tribunale di Asti, Sezione Civile e Fallimentare, 10 gennaio 2024, Pres. Rampini, Rel. Dagna.