Il Giudice dell’Esecuzione richiama innanzitutto il recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023, che consente al consumatore di poter “…rimettere in discussione l’accertamento proponendo opposizione tardiva ex. art. 650 c.p.c entro il termine di quaranta giorni indicato dal Giudice dell’Esecuzione al fine di far valere esclusivamente l’eventuale abusività delle clausole del contratto concluso con il professionista che incidano sulla esistenza e/o sulla quantificazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo azionato…”
Il Giudice dell’Esecuzione enunzia poi le disposizioni del Codice del Consumo rilevanti in materia (artt. 33, 34, 35 e 36 di cui al D.Lgs n. 206/2005).
In quest’ottica, avvisa il debitore esecutato che “…laddove abbia concluso il contratto di cui in premessa come consumatore, potrà (…) proporre opposizione tardiva (…) per far valere esclusivamente l’eventuale abusività delle clausole del contratto contratto concluso con il professionista che incidano sulla esistenza e/o sulla quantificazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo azionato …”
Tribunale di Roma, Sezione IV Esecutiva, 10 ottobre 2023 (Giudice Dott.ssa B. Ferramosca)